Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Incentivi funzioni tecniche

Il Comune ha espletato nel 2017 un gara sopra soglia europea per affidare il servizio di asilo nido comunale per anni due con eventuale ripetizione di ulteriori anni due per un importo contrattuale di 1000.000,00 (comprensivo del biennio di rinnovo). Il regolamento degli incentivi tecnici vigente alla data di indizione e conclusione della predetta procedura di gara non prevedeva la possibilità di riconoscere gli incentivi tenici anche per gli affidamenti di servizi. Oggi il nuovo regolamento vigente lo consente. Considerato che a breve verrà adottata la determina di affidamento del servizio di asilo nido (rinnovo) per i successivi anni due si chiede di sapere se è legittimo/possibile riconoscere gli incentivi tecnici, anche se all'origine non sono stati quantificati e ricompresi nel quadro economico .

Buongiorno,
con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 26 del D. Lgs. 50/2022, considerato che l'obbligo di revisione prezzi introdotto dall'art. 29 D. L. 27.01.2022 n. 4 interessa anche i servizi, si ritiene che a fronte dell'aggiornamento dei corrispettivi dei lavori, debba necessariamente applicarsi anche il corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi legati alla fase esecutiva (direzione lavori e coordinamento sicurezza) mediante ricalcolo della parcella tenendo conto del nuovo importo lavori determinato mediante applicazione dell'art. 26 D. Lgs. 50/2022; l'incremento riguraderà solo la parte di lavori eseguiti dopo il 01.01.2022.
Si chiede conferma della correttezza di quanto sopra rappresentato.
Grazie.

In riferimento alla questione in oggetto chiedo cortesemente se l’importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

Premessa: Poichè l'Art. 113 D.lgs. 18/4/2016 n° 50 nel secondo comma, secondo capoverso recita "Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti";
Si chiede: L'Amministrazione del Consorzio di Bonifica avendo in organico dipendenti i quali, come previsto nei profili professionali indicati nel CCNL dei Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario, sono stati assunti e inquadrati anche a seguito di promozioni specificatamente per compiere le funzioni tecniche di cui all'Art. 113, può incamerare gli incentivi de quo nei capitoli di bilancio dell'Ente senza ripartirlo ai dipendenti?
In altri termini, essendo i dipendenti dell'Ente già remunerati per svolgere tali funzioni che non sono, pertanto, accessorie o occasionali ma sostanziali e peculiari dell'inquadramento in essere e previsto contrattualmente, può evitare di dare gli incentivi e considerarli "propri" essendo comunque già state pagate le prestazioni facendo parte del normale mansionario di ogni dipendente eventualmente interessato dai profili professionali di cui all'Art. 113?
In tal modo, si eviterebbe di pagare due volte la stessa prestazione e l'Ente recupererebbe parzialmente i costi sostenuti per l'espletamento di questi lavori.
Grazie.